AgenPress – La collaborazione con la giustizia “certamente mantiene il proprio positivo
valore, riconosciuto dalla legislazione premiale vigente” e non è irragionevole
presumere che l’ergastolano non collaborante mantenga vivi i legami con
l’organizzazione criminale di appartenenza.
Tuttavia, l’incompatibilità con la Costituzione si manifesta nel carattere assoluto di questa presunzione poiché, allo stato, la collaborazione con la giustizia è l’unica strada a disposizione dell’ergastolano ostativo per accedere al procedimento che potrebbe portarlo alla liberazione condizionale.
«La collaborazione con la giustizia non necessariamente è sintomo di credibile
ravvedimento, così come il suo contrario non può assurgere a insuperabile indice legale
di mancato ravvedimento: la condotta di collaborazione ben può essere frutto di mere
valutazioni utilitaristiche in vista dei vantaggi che la legge vi connette, e non anche
segno di effettiva risocializzazione, così come, di converso, la scelta di non collaborare
può esser determinata da ragioni che nulla hanno a che vedere con il mantenimento di
legami con associazioni criminali».