AgenPress – A livello nazionale i bisogni abitativi, oggetto delle politiche abitative, non risultano dotati di unโespressa tutela costituzionale al pari di altri diritti come quello alla salute (art. 32) o il diritto al lavoro (art.35), sebbene la giurisprudenza costituzionale ne abbia riconosciuto la valenza di diritto sociale attinente alla dignitร e alla vita di ogni persona (cfr. ex plurimis sentenze n. 106/2018, n. 28/2003 e n. 520/2000)โ.
Cosรฌ, pur essendo โcondizionatoโ finanziariamente, non ha ottenuto, come accaduto invece per il diritto alla salute,ย โuna parametrazione in termini di livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionaleโย mentre,ย โa livello europeo il diritto allโabitazione ha una connotazione decisamente piรน forte, rientrando a pieno titolo nella sfera dei diritti fondamentali, strumentali al perseguimento di un livello di vita dignitoso, oltre che alla lotta alle diseguaglianze, alle discriminazioni ed alle esclusioniโ.
Eโ la premessa da cui prende lโavvio la relazione suiย โFondi per il sostegno allโabitazione in locazione per le categorie sociali deboli (2014-2020)โย approvata con deliberazione n. 9/2020/G dalla Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, che esamina la gestione delle risorse del Fondo nazionale di sostegno per lโaccesso alle abitazioni in locazione, quale misura di sostegno al reddito per le categorie sociali piรน deboli, e del Fondo inquilini morosi incolpevoli, finalizzato ad agevolare la ricerca di una nuova abitazione da parte dei soggetti sottoposti a procedura di sfratto per morositร incolpevole, due importanti strumenti nellโambito delle politiche abitative, gestiti a livello nazionale dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Lโindagine mette in luce, anche alla luce delle ultime novitร introdotte dalla decretazione dโurgenza per lโemergenza Covid-19 e della mole di risorse messe a disposizione del settore da utilizzare con procedure accelerate derogatorie delle modalitร ordinarie, la necessitร di un adeguato scambio di dati e informazioni fra i diversi livelli di governo coinvolti nella programmazione ed attuazione delle politiche abitative in modo quanto piรน possibile concertato. Eโ necessario, poi, assicurare un adeguato sistema di monitoraggio, in grado di verificare che gli strumenti impiegati soddisfino i fabbisogni espressi dal territorio, definendo criteri di erogazione quanto piรน possibile omogenei sullโintero territorio nazionale.
Tra le ulteriori criticitร emerse ci sono la mancata osservanza delle tempistiche dettate dalla disciplina in vigore per lo svolgimento delle attivitร propedeutiche allโadozione dei decreti annuali di riparto alle regioni delle risorse stanziate con legge di bilancio e le difficoltร nellโutilizzo delle risorse di entrambi i Fondi, che hanno indotto il legislatore ad intervenire per consentire il riutilizzo di quelle non spese, nonchรฉ il mancato aggiornamento della delibera Cipe n. 87 del 13 novembre 2003, che elenca i comuni ad alta tensione abitativa, con conseguenti ricadute negative sul sistema di ripartizione delle risorse di entrambi i Fondi.