Approvato il decreto Salva-Casa su piccole difformità edilizie. Il governo assicura: “Non è un condono”. Ecco cosa prevede

AgenPress – Approvato dal Consiglio dei Minsitri il decreto Salva-Casa, fortemente voluto dal vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. L’obiettivo è “liberare” gli appartamenti ostaggio di una normativa rigida e frammentata che ne ostacola la commerciabilità e talora preclude l’accesso a mutui, sovvenzioni e contributi.

https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/notizia/2024-05/Decreto%20Legge%20Salva-Casa_MIT.pdf

La sanatoria sulle piccole difformità edilizie servirà a gestire irregolarità su porte e spazi interni. Tra queste soppalchi, verande, tende e pompe di calore secondo le ultime indiscrezioni. Il decreto legge si compone di tre articoli e regolarizzare costerà dai mille ai 31 mila euro. Ovvero bisognerà pagare una sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento del valore dell’immobile. La nuova norma non riguarda gli abusi edilizi strutturali, come lo spostamento di un muro portante, ma solo gli abusi minori, come un tramezzo spostato o una finestra posizionata diversamente.

Il decreto interviene solo nelle casistiche di minore gravità, incidendo sulle cosiddette lievi difformità. In particolare:

  • su quelle formali derivanti da incertezze interpretative della disciplina vigente rispetto alla dimostrazione dello stato legittimo dell’immobile;
  • sulle difformità edilizie delle unità immobiliari, risultanti da interventi spesso stratificati nel tempo, realizzati dai proprietari dell’epoca in assenza di formale autorizzazione;
  • sulle parziali difformità che potevano essere sanate all’epoca di realizzazione dell’intervento, ma non sanabili oggi, a causa della disciplina della cd. “doppia conformità”.

Il decreto inoltre semplifica le procedure vigenti: è introdotto il regime di silenzio-assenso, principio particolarmente rilevante e che va nella direzione della massima semplificazione. Significa che se l’Amministrazione non risponde nei tempi previsti l’istanza del cittadino è accettata. Infine si introduce la possibilità di installare tende e strutture di protezione dal sole e da eventi atmosferici, in regime di edilizia libera.

La norma mira anche a decongestionare gli uffici tecnici comunali sepolti da migliaia di pratiche. Il provvedimento prevede sanzioni che sono proporzionali all’aumento di valore dell’immobile e potranno essere utilizzate, tra l’altro, nella misura di 1/3, per progetti di recupero e rigenerazione urbana.
Nel testo, come già annunciato lo scorso 17 maggio, non c’è la cosiddetta norma Salva-Milano per alcune ristrutturazioni edilizie del capoluogo lombardo su cui si è acceso l’interesse della Procura. L’idea di Salvini, già condivisa con il sindaco Giuseppe Sala, è di intervenire in fase di conversione del testo.

Il testo, spiega il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, include “disposizioni urgenti e puntuali” per “salvare le nostre case da una normativa rigida e frammentata, fatta di procedure amministrative incerte che ostacolano la commercialibità dei beni e precludono l’accesso a mutui, sovvenzioni e contributi”

Si punta quindi a rimuovere situazioni di incertezza giuridica in merito allo stato di legittimità degli immobili con riferimento alle cosiddette ‘lievi difformità’. Non vengono quindi disciplinati gli abusi edilizi strutturali, come lo spostamento di un muro portante, ma solo gli abusi minori, come un tramezzo spostato o una finestra posizionata diversamente. Il governo ha precisato più volte che non si tratta di un condono.

Tra le misure, il decreto prevede l’ampliamento delle categorie di interventi che possono essere eseguiti in edilizia libera, cioè dei lavori che non richiedono alcun titolo abilitativo, né permesso e/o comunicazione, perché non “eccessivamente impattanti”

In edilizia libera sarà possibile realizzare interventi di manutenzione ordinaria, di installazione di pompe di calore 12 kw, di rimozione di barriere architettoniche e d’installazione di vetrate panoramiche amovibili  installate su logge e balconi.

Possibile anche la realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche non solo dei balconi o di logge ma anche di porticati rientranti all’interno dell’edificio.

Si introducono facilitazioni per “opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola” e che “sia addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all’estensione dell’opera”.

Le opere in oggetto, si specifica, “non possono determinare la creazione di un organismo edilizio rilevante e comunque, di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e devono armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche”.

Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, “le tolleranze costruttive sono riparametrate in misura inversamente proporzionale alla superficie utile”. Quindi “minore è la superficie utile, maggiore è il limite consentito percentualmente”.

Il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro determinati limiti: 2% su una superficie utile maggiore di 500 mq, 3% tra i 300 e i 500 mq, 4% tra i 100 e i 300 mq e 5% su una superficie utile minore di 100 mq.

Si supera poi il meccanismo del silenzio-rigetto e si introduce il silenzio-assenso: se l’amministrazione non risponde l’istanza si intende accettata. I limiti di tempo sono 45 giorni per il permesso in sanatoria e 30 giorni per la SCIA. Per gli immobili soggetti a vincolo paesaggistico si aggiungono fino a 180 giorni. Si prevede in ogni caso il pagamento di una sanzione parametrato all’aumento di valore dell’immobile.

Viene semplificato il cambio di destinazione d’uso per singole unità immobiliari, nel rispetto delle normative e delle condizioni comunali. All’interno di una categoria funzionale, il mutamento della destinazione è sempre ammesso. Tra diverse categorie lo sarà limitatamente alle categorie residenziali, turistico-ricettive, produttive e direzionali e commerciali (in ogni caso, si specifica, all’interno delle zone centro storico, residenziali consolidate e residenziali in espansione). Escluse le unità al primo piano fuori terra.

 

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