Pubblicato il primo decreto del MUR per facilitare le iscrizioni
Ć stato pubblicato il decreto n. 930 del 29 luglio 2022 del ministro dellāUniversitĆ e della Ricerca, Maria Cristina Messa, che ha disciplinato le modalitĆ per facilitare la contemporanea iscrizione degli studenti a due diversi corsi di laurea, di laurea magistrale o di master, con lāeccezione dei corsi di specializzazione medica, anche presso piĆ¹ universitĆ , scuole o istituti superiori a ordinamento speciale a partire dal prossimo anno accademico 2022-2023.
Ā«Con lāintroduzione della doppia laurea, resa possibile grazie a questo primo decreto attuativo, abbiamo disegnato un sistema della formazione piĆ¹ flessibile, giĆ dal prossimo anno accademicoĀ» spiega il ministro, Maria Cristina Messa. Ā«Abbiamo superato rigiditĆ e vincoli normativi a favore di una formazione trasversale che risponda alle necessitĆ dei giovani di oggi. CosƬ lāuniversitĆ italiana diventa piĆ¹ attrattiva, con percorsi didattici che si adattano meglio, da un lato alle aspettative dei nostri studenti, dallāaltro a erogare competenze e conoscenze interdisciplinari. Ringrazio, per questo, il grande lavoro di collaborazione svolto con il Parlamento, e mi auguro continui, in futuro, il percorso, giĆ tracciato, di riforma dellāuniversitĆ Ā».
A questo decreto ne seguiranno altri due, per stabilire i criteri che dovranno essere seguiti per lāiscrizione contemporanea a due corsi universitari ad accesso programmato a livello nazionale, come medicina e psicologia per fare un esempio, e per facilitare la doppia iscrizione ai corsi di alta formazione artistica, musicale e coreutica.
Nel dettaglio, il decreto ha previsto che gli studenti possono iscriversi contemporaneamente:
a due corsi di studio se appartengono a classi di laurea o di laurea magistrale diverse e se i due corsi si differenziano per almeno due terzi delle attivitĆ formative, conseguendo due titoli di studio distinti;
a un corso di laurea o di laurea magistrale e a un corso di master, di dottorato di ricerca o di specializzazione, ad eccezione dei corsi di specializzazione medica;
a un corso di dottorato di ricerca o di master e a un corso di specializzazione medica. Nel caso di contemporanea iscrizione a un corso di dottorato di ricerca e a un corso di specializzazione medica, la frequenza contestuale ĆØ disciplinata dai regolamenti di autonomia delle singole universitĆ ;
a un corso di dottorato di ricerca o di master e a un corso di specializzazione non medica;
a due corsi ordinari di Scuole o Istituti superiori ad ordinamento speciale.
Nel caso in cui uno dei due corsi di studio sia a frequenza obbligatoria (escludendo da questa casistica i corsi per i quali la frequenza obbligatoria ĆØ prevista solo per attivitĆ laboratoriali e di tirocinio), ĆØ consentita lāiscrizione a un secondo corso di studio che non presenti obblighi di frequenza.
Il decreto prevede anche le modalitĆ per agevolare lāiscrizione contemporanea a due corsi di studio, come la possibilitĆ per le universitĆ di attivare la didattica a distanza o di prevedere modalitĆ organizzative coerenti con una frequenza part-time degli studenti, e disciplina gli aspetti legati al diritto allo studio, stabilendo, tra le altre cose, che lāesonero, totale o parziale, dal versamento del contributo onnicomprensivo annuale si applica a entrambe le iscrizioni.
Le universitĆ , nei propri regolamenti didattici, definiscono nel dettaglio la nuova disciplina, in relazione alle particolaritĆ dei singoli corsi di studio in termini di obiettivi formativi specifici, risultati di apprendimento attesi e metodologie didattiche.