Migranti. Corte Ue contro respingimenti effettuati dalla Francia. Usarli solo in ultima istanza

AgenPress – La Corte di giustizia dell’Unione europea boccia i respingimenti dei migranti da parte della Francia alle frontiere interne. In una sentenza sul ricorso di diverse associazioni umanitarie francesi, i giudici di Lussemburgo evidenziano che “la Direttiva Ue ’rimpatri’ va sempre applicata, anche nel caso di controlli ai confini interni” ripristinati temporaneamente da uno Stato membro. I migranti irregolari, evidenzia la Corte Ue, devono pertanto poter “beneficiare di un certo termine per lasciare volontariamente il territorio. L’allontanamento forzato avviene solo in ultima istanza”.

Il Consiglio di Stato francese aveva sollecitato la Corte di giustizia Ue a chiarire, qualora uno Stato membro decida di ripristinare temporaneamente i controlli di frontiera alle frontiere interne, se esso possa adottare o meno, “nei confronti del cittadino di un paese terzo che sia scoperto, privo di un titolo di soggiorno valido, ad un valico di frontiera autorizzato situato nel suo territorio e in cui tali controlli vengono effettuati, un provvedimento di respingimento sulla sola base del codice frontiere Schengen, senza dover rispettare le norme e le procedure comuni previste dalla direttiva ’rimpatri’”.

Tutto nasce da un ricorso presentato da diverse associazioni, tra cui gli Avocats pour la défense des droits des étrangers (Adde), che hanno contestato davanti al Conseil d’État (Consiglio di Stato) francese la legittimità di un’ordinanza che ha modificato il Codice sull’ingresso e sul soggiorno degli stranieri e sul diritto d’asilo (Ceseda).

La Corte precisa che solo eccezionalmente la direttiva rimpatri consente agli Stati membri di escludere i cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare dall’applicazione della direttiva. Qualsiasi cittadino di un Paese terzo il cui soggiorno è irregolare deve, di norma, essere oggetto di una decisione di rimpatrio. Tuttavia, l’interessato deve, in linea di principio, beneficiare di un certo termine per lasciare volontariamente il territorio. L’allontanamento forzato avviene solo “in ultima istanza”.

Per la Corte, in una situazione del genere, un provvedimento di respingimento può essere adottato sulla base del codice frontiere Schengen ma, per allontanare l’interessato, devono comunque essere rispettate le norme e le procedure previste dalla direttiva rimpatri, il che, riconosce la Corte, può “privare di una larga parte della sua utilità” il respingimento. La direttiva rimpatri si applica, in linea di principio, a partire dal momento in cui il cittadino di un Paese terzo, in seguito al suo ingresso irregolare nel territorio di uno Stato membro, è presente sul territorio irregolarmente, senza cioè soddisfare le condizioni d’ingresso, di soggiorno o di residenza. Questo vale anche qualora, come nell’ipotesi in esame, l’interessato sia stato sorpreso ad un valico di frontiera situato nel territorio dello Stato membro di cui trattasi. Una persona può infatti essere entrata nel territorio di uno Stato membro anche prima di aver attraversato un valico di frontiera.
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