AgenPress – Un provvedimento di archiviazione per prescrizione del reato, che esprima apprezzamenti sulla colpevolezza della persona indagata, viola โin maniera eclatanteโ il suo diritto costituzionale di difesa e il suo diritto al contraddittorio, oltre che il principio della
presunzione di non colpevolezza.
Cosรฌ la Corte costituzionale nella sentenza n. 41, depositata oggi, nella quale รจ stata
dichiarata non fondata, alle condizioni chiarite nella pronuncia, una questione di legittimitร
costituzionale sollevata dal Tribunale di Lecce.
Nel caso allโesame del Tribunale, una persona giร sottoposta a indagini era casualmente
venuta a conoscenza di un provvedimento di archiviazione per prescrizione giร pronunciato
nei suoi confronti, in cui si affermava, tra lโaltro, che le accuse rivolte contro di lei erano
suffragate da molteplici elementi di riscontro, puntualmente elencati. La persona
interessata aveva, quindi, proposto reclamo contro il provvedimento, manifestando al
tempo stesso la propria volontร di rinunciare alla prescrizione.
Il Tribunale di Lecce aveva allora chiesto alla Corte di introdurre un generalizzato obbligo,
a carico del pubblico ministero, di avvisare preventivamente la persona sottoposta alle
indagini dellโeventuale richiesta di archiviazione per prescrizione del reato nei suoi
confronti, in modo da consentirle di rinunciare alla prescrizione e ottenere una pronuncia
che riconosca la sua innocenza.
La Corte costituzionale ha ritenuto infondata la questione. ร vero che la Corte ha, in
passato, riconosciuto il diritto dellโimputato a rinunciare alla prescrizione, in seguito
allโesercizio dellโazione penale da parte del pubblico ministero. Ma tale diritto non
necessariamente deve riconoscersi anche a chi sia soltanto sottoposto a indagini preliminari, senza che lโipotesi di reato a suo carico sia mai stata fatta propria dal pubblico ministero.
La Corte ha perรฒ ricordato che giร durante le indagini preliminari lโinteressato dispone dei
mezzi ordinari a difesa della propria reputazione โ a cominciare dalla denuncia per calunnia
e/o diffamazione sino allโazione di risarcimento del danno โ โcontro qualsiasi privato che
lo abbia ingiustamente accusato di avere commesso un reato, nonchรฉ contro ogni indebita
utilizzazione, da parte dei media, degli elementi di indagine e dello stesso provvedimento
di archiviazione, cosรฌ da presentare di fatto la persona come colpevole (โฆ).
Inoltre, un elementare principio di civiltร giuridica impone che tutti gli elementi raccolti dal pubblico ministero in unโindagine sfociata in un provvedimento di archiviazione debbano sempre essere oggetto di attenta rivalutazione nellโambito di eventuali diversi procedimenti (civili, penali, amministrativi, disciplinari, contabili, di prevenzione) in cui dovessero essere in seguito utilizzatiโ, cosรฌ da assicurare allโinteressato in quelle sedi โle piรน ampie possibilitร di contraddittorio (โฆ), anche mediante la presentazione di prove contrarieโ.
Inoltre, il caso specifico allโesame del Tribunale di Lecce โ ha proseguito la Corte โ รจ
โemblematico di una specifica patologiaโ, rappresentata da un provvedimento di
archiviazione per prescrizione che presenta la persona sottoposta alle indagini come
colpevole, senza averle dato alcuna possibilitร di difendersi dalle accuse.
In proposito, la Corte ha sottolineato che tanto lโiscrizione nel registro degli indagati,
quanto il provvedimento di archiviazione che chiude le indagini, sono provvedimenti
concepiti dal legislatore come โneutriโ, dai quali รจ erroneo far discendere conseguenze
negative per la reputazione dellโinteressato. Se perรฒ il provvedimento di archiviazione
esprima giudizi sulla colpevolezza dellโimputato, esso risulterร del tutto indebito, โa fronte
della considerazione che, una volta riscontrato lโavvenuto decorso del termine di
prescrizione, gli stessi poteri di indagine e di valutazione del pubblico ministero sui fatti
oggetto della notitia criminis vengono menoโ.
Ancora, provvedimenti simili โsono in concreto suscettibili di produrre โ ove per qualsiasi
ragione arrivino a conoscenza dei terzi, come spesso accade โ gravi pregiudizi alla
reputazione, nonchรฉ alla vita privata, familiare, sociale e professionale, delle persone
interessate. Ciรฒ che, in ipotesi, potrebbe dare altresรฌ luogo a responsabilitร civile e
disciplinare dello stesso magistratoโ che ha richiesto o emesso il provvedimento, in quanto
ne ricorrano i presupposti di legge.
Il complessivo bilanciamento degli interessi in gioco esige, in conclusione, che sia sempre
assicurata allโinteressato la possibilitร di un ricorso effettivo contro questi provvedimenti,
che indebitamente inseriscono in unโarchiviazione il contenuto tipico di una sentenza di
condanna, senza che lโindagato โ in ipotesi rimasto allโoscuro dellโindagine โ abbia avuto
alcuna concreta possibilitร di esercitare il proprio diritto al contraddittorio rispetto agli
elementi raccolti a suo carico dal pubblico ministero.