Superbonus. Dei 4,4 mld di truffe, 2 mld non saranno mai recuperati. 11mila aziende e lavori fantasma

AgenPress – Ammonta a ben 4,4 miliardi di euro il costo delle truffe ai danni dello Stato, perpetrate attraverso il ricorso – illecito – a bonus edilizi e superbonus. Lo ha denunciato il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini: dei 4,8 milioni di cessioni e sconti in fattura già comunicati all’Amministrazione finanziaria – per un controvalore complessivo di oltre 38,4 miliardi di euro – l’11,4% delle agevolazioni ottenute erano frutto di raggiri.

“Fino ad oggi, l’attività di analisi e controllo condotta ha consentito di individuare un ammontare complessivo di crediti d’imposta inesistenti di 4,4 miliardi di euro”, ha dichiarato Ruffini.

Al 31 dicembre 2021, inoltre, “le prime cessioni e gli sconti in fattura comunicati all’Agenzia attraverso l’apposita piattaforma sono stati quasi 4,8 milioni, per un controvalore complessivo di oltre 38,4 miliardi di euro”.

Basti pensare che, secondo le stime emerse, solo nel 2021 ben 11 mila aziende sono state create col solo scopo di comprare crediti fiscali e rivenderli, tutte queste – all’interno del loro organico – non contano dipendenti. Sono delle realtà fantasma quindi, nate per riciclare e permettere lo scambio di sconti che poi si sarebbero trasformati in soldi liquidi (per fatture inesistenti o lavori mai eseguiti).

Molti dei soldi finiti nelle tasche dei truffatori non sono recuperabili. Ben 2 miliardi di euro, infatti, pare siano stati riciclati e, tra società fittizie e il ricorso a cripto valute, diventa difficile oggi risalire ai soggetti responsabili e ai loro patrimoni.

“Qualora attuata tramite una catena di cessioni particolarmente articolata e simulata con perizia rende complesso per l’intermediario finanziario valutare, nell’esercizio dell’ordinaria diligenza professionale, la liceità dell’operazione, con il rischio di prendere parte involontariamente a condotte fraudolente, contigue anche al riciclaggio di denaro. Infatti, riguardo a un credito oggetto di plurime cessioni può risultare sostanzialmente priva di efficacia una verifica svolta solo nei confronti dell’ultimo cessionario che ne chiede la monetizzazione”.

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