Inquinamento. Corte Europea, le norme della qualità dell’aria non danno diritto al risarcimento

AgenPress – Le direttive europee che stabiliscono norme per la qualità dell’aria
ambiente non sono, in quanto tali, preordinate a conferire ai singoli diritti
la cui violazione possa dare loro diritto a un risarcimento.
Tuttavia, i singoli devono poter ottenere dalle autorità nazionali, eventualmente agendo dinanzi ai giudici competenti, che esse adottino le misure richieste ai sensi di tali direttive.

Lo ha stabilito la Corte Ue in riferimento al ricorso di un cittadino contro lo Stato francese. Il residente della Regione di Parigi aveva chiesto un indennizzo di 21 milioni di euro per il deterioramento del suo stato di salute, che sosteneva essere dovuto alla violazione delle norme Ue sulla qualità dell’aria da parte delle autorità transalpine.

La Corte Ue ha chiarito che le norme Ue non conferiscono ai singoli il diritto al risarcimento. Danno invece il diritto di agire dinanzi ai giudici competenti per ottenere che le autorità nazionali adottino le misure richieste ai sensi dalla Direttiva sulla qualità dell’aria. Lo scorso 26 ottobre la Commissione europea ha proposto una revisione della Direttiva, che introdurrebbe il diritto dei cittadini a chiedere risarcimenti per danni alla salute derivanti dalla mancata conformità ai limiti Ue di inquinamento.

Il ricorso del sig. JP è stato respinto e, investita ora della controversia, la Cour administrative d’appel de Versailles (Corte d’appello amministrativa di Versailles, Francia) domanda alla Corte se, e a quali condizioni, i singoli possano chiedere un risarcimento allo Stato per i danni alla salute derivanti dal superamento dei valori limite di concentrazione di NO2 e PM10 stabiliti dalle norme di diritto dell’Unione.

Conformemente ad una giurisprudenza consolidata, qualora uno Stato membro violi l’obbligo ad esso incombente in forza dell’articolo 288, terzo comma, TFUE, di prendere tutti i provvedimenti necessari a conseguire il risultato prescritto da una direttiva, la piena efficacia di questa norma di diritto dell’Unione esige che sia riconosciuto un
diritto a risarcimento (sentenza Francovich, punto 39). Tale responsabilità può essere fatta valere dai soggetti lesi qualora siano soddisfatte tre condizioni:

i) che la norma giuridica dell’Unione violata sia preordinata a conferire loro
diritti;

ii) che la violazione di tale norma sia sufficientemente qualificata; iii) che esista un nesso causale diretto tra tale violazione e il danno subito da detti soggetti.
Nel caso di specie, per quanto riguarda la prima di tali condizioni, la Corte, riunita in Grande Sezione, ritiene che gli obblighi derivanti dalle direttive in questione 1 non siano preordinati a conferire diritti individuali ai singoli che possano attribuire loro un diritto al risarcimento nei confronti di uno Stato membro.

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