Ergastolo ostativo. Camera, ok a revisione, con 285 voti a favore, un contrario e 47 astenuti. Ora va al Senato

AgenPress –  Via libera dell’Aula della Camera alla normativa sulla revisione dell’ergastolo ostativo, ovvero il divieto di concessione dei benefìci penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia. Il testo, approvato a Montecitorio con 285 voti a favore, un contrario e 47 astenuti, passa al Senato.

Il provvedimento affronta il tema dell’accesso ai benefici penitenziari e alla liberazione condizionale da parte di detenuti condannati per specifici reati, particolarmente gravi, e attualmente ritenuti tali da precludere l’accesso ai benefici stessi, in assenza di collaborazione con la giustizia.

In particolare, il testo individua le condizioni per l’accesso ai benefici penitenziari, delineando un peculiare regime probatorio, fondato sull’allegazione di elementi specifici che consentano di escludere per il condannato sia l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi.

Introduce, poi, una nuova disciplina procedimentale per la concessione dei benefici prevedendo, tra l’altro, l’acquisizione del parere del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di primo grado e, quando si tratti di specifici gravi reati, del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. Viene quindi spostata dal magistrato di sorveglianza al tribunale di sorveglianza, organo collegiale, la competenza ad autorizzare il lavoro all’esterno e i permessi premio quando si tratti di detenuti condannati per specifici gravi reati (terrorismo, eversione dell’ordine democratico, associazione mafiosa).

Arrivano diverse modifiche anche alla disciplina vigente in materia di liberazione condizionale per i condannati all’ergastolo per i c.d. reati ostativi, non collaboranti con la giustizia. In particolare, si prevede che questi condannati possano accedere all’istituto solo dopo aver scontato 30 anni di pena e nel rispetto dei requisiti e del procedimento delineato per l’accesso ai benefici penitenziari. Infine, il provvedimento prevede la possibilità per la Guardia di finanza di compiere accertamenti sui detenuti al 41 bis.

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