AgenPress. Il Consiglio di Stato con la sentenza 1884/2024 ha respinto i ricorsi proposti contro i provvedimenti adottati nel 2023, con i quali il Comune di Milano ha previsto limitazioni della circolazione dei mezzi pesanti nell’area urbana della città al fine di prevenire gli incidenti mortali di pedoni e ciclisti.
Contrariamente a quanto ritenuto dal Tar Milano, che aveva annullato tali provvedimenti, il Consiglio di Stato ha ritenuto che il Comune di Milano abbia la competenza a conformare la zona a traffico limitato attraverso l’imposizione di un divieto di circolazione limitato nel tempo, nello spazio e nel contenuto (quanto ai veicoli coinvolti e alle deroghe previste).
Possono continuare a circolare senza limiti temporali e spaziali i mezzi pesanti dotati dei dispositivi di rilevamento della presenza di pedoni e ciclisti negli angoli morti, e degli adesivi che segnalano la presenza di questi ultimi.
Per adottare detti provvedimenti il Comune ha fatto uso dei poteri conferiti allo stesso dall’art. 7 comma 9 del d. lgs. n. 285 del 1992 e basati sul generale assetto ordinamentale degli enti locali, senza che si sia ingerito in aspetti che esulano dalla propria competenza: si legge nelle linee guida approvate dal Comune che “Le apparecchiature di rilevamento della presenza di pedoni e ciclisti dovranno essere omologati e conformi alla normativa vigente, anche europea, applicabile”.