AgenPress – La Corte dei Conti rende un servizio al Paese e alla collettività, con la sua organizzazione centrale e territoriale, che trova linfa vitale nel patrimonio di storia e di esperienza acquisito nel tempo.
Un servizio, il nostro, posto a difesa della legalità finanziaria che assicura il presidio di buona amministrazione e di tutela dei diritti dei cittadini, premessa di migliore
convivenza civile e garanzia di progresso economico e sociale.
Lo ha detto il presidente della Corte dei Conti Guido Carlino nella sua relazione all’inaugurazione dell’anno giudiziario della Corte, ricordando che ricorre quest’anno il trentennio dalla promulgazione delle leggi 19 e 20 del 1994, “che hanno prodotto rilevanti riflessi, molti dei quali ancora attuali, sulle funzioni di controllo e giurisdizionali della Corte dei conti”.
La ben collaudata esperienza istituzionale della magistratura contabile si esprime nel virtuoso intreccio delle funzioni di controllo e giurisdizionali, radicate saldamente nel
tessuto costituzionale.
Una “pluralità di anime”, dunque, che consente al nostro Istituto di essere sempre al passo con i tempi e di rafforzare il proprio ancoraggio alla tutela dei diritti civili e sociali, la cui
uniforme attuazione è estesa all’intero territorio nazionale.
Assume particolare rilievo, a tal fine, la funzione nomofilattica svolta dalle Sezioni riunite della Corte dei conti che garantiscono, in sede giurisdizionale, “l’uniforme interpretazione e la corretta applicazione delle norme di contabilità pubblica e delle altre materie sottoposte alla giurisdizione contabile” (art. 11, Codice giustizia contabile) e, in sede di controllo, “la
coerenza nell’unitaria attività svolta dalla Corte dei conti per le funzioni che ad essa spettano in materia di coordinamento della finanza pubblica” (art. 17, decreto-legge 3 agosto 2009 n. 78, conv. in legge 3 agosto 2009 n. 102).
Nel sistema delle garanzie risulta poi fondamentale il dialogo tra le giurisdizioni che consente di conferire effettività alla tutela dei diritti affidati ai vari plessi giurisdizionali, nel
quadro del principio di unità della giurisdizione.