AgenPress. Nell’ambito dell’esame delle proposte di legge riguardanti le modifiche al Codice penale, al Codice di procedura penale e altre disposizioni per l’integrazione e l’armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali, l’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) ha partecipato all’audizione odierna in Commissione Giustizia della Camera dei deputati.
L’associazione ha dichiarato di approvare in particolare il contenuto della pdl n.30/22, prima firmataria Michela Vittoria Brambilla, che modifica e integra l’assetto normativo attuale in ambito di tutela degli animali armonizzandosi con il nuovo articolo 9 della Costituzione, e, ringraziando tutti gli esponenti politici che stanno sostenendo la sua approvazione, ha portato le sue osservazioni in materia di reati a danno degli animali.
Di seguito, alcuni dei principali punti delle osservazioni portate in audizione e dettagliatamente illustrate in un documento firmato da Alessandro Piacenza, responsabile Fauna selvatica, e da Claudia Taccani, avvocato responsabile dell’Ufficio legale dell’Oipa, consegnato alla Commissione.
Inasprimento delle sanzioni per i delitti di cui al Titolo IX bis del libro secondo del Codice penale. Il legislatore darebbe così una risposta concreta a una richiesta persistente da tempo degli italiani, tutelerebbe concretamente gli animali, esseri senzienti, in ambito giudiziario e sarebbe uno strumento deterrente atti di questo tipo.
Estensione della previsione della confisca degli animali (art. 4). Sì all’introduzione, prevista dalla pdl, della permanenza della confisca o dell’affido degli animali anche in caso di avvenuta prescrizione. Sì all’estensione della confisca degli animali in caso di decreto penale di condanna.
Spese di mantenimento in caso di sequestro (art. 4 ultimo comma). Si appoggia la disposizione sulle spese di mantenimento e di custodia degli animali a carico dell’imputato o, in caso di insolvenza, del Comune, qualora vi sia sequestro o confisca. Nell’esperienza dell’Oipa, pluriennale e nazionale, vi è ancora una situazione legislativa “confusa” riguardante il soggetto gravato dalle spese di mantenimento in corso di sequestro.
Previsione della colpa nell’uccisione e maltrattamento (art. 5). Si sostiene la previsione della figura delittuosa del maltrattamento e uccisione anche mediante colpa. In sede processuale l’Oipa ha infatti constatato la sussistenza di casi, gravi, di maltrattamento e di uccisione anche dettati da “dolo eventuale” il cui confine è spesso sottile rispetto alla colpa cosciente.
Circostanze aggravanti (art. 5). Sono necessarie e al passo con i tempi. La sussistenza di aggravanti per le ipotesi di reato contemplate nell’art. 5 appaiono necessarie Si pensi, per esempio, l’aggravante prevista “in caso di diffusione di descrizioni o immagini dei fatti attraverso strumenti informatici o telematici” che, data l’enorme uso dei social media soprattutto da parte dei più giovani, comporta il pericolo di emulazione.
Inserimento dell’art. 260 bis nel C.p.p. È assolutamente condivisibile l’inserimento di una disposizione codicistica che dia la possibilità di disporre l’affido definitivo in capo alle associazioni di cui all’art. 19 quater di animali oggetto di sequestro o confisca in caso di reati contro gli animali, anche nella forma del tentativo.
Eliminazione del limite “con riguardo agli animali da affezione” per la competenza delle guardie ecozoofile (art. 11). Oipa è assolutamente favorevole a tale disposizione avendo molte guardie zoofile che quotidianamente intervengono, in supporto alla Procura e alle forze dell’ordine o addirittura in delega. La definizione di “animali d’affezione”, seppur abbia una fonte europea, come la Convenzione di Strasburgo, dà spesso adito a interpretazioni contrastanti a seconda del luogo in cui opera il Nucleo delle guardie.