UNA BABY GANG AL FEMMINILE, TRA GLI 11 E I 13 ANNI, IN TRASFERTA DA BOLOGNA A FERRARA, METTE A SEGNO DUE RAPINE CON LO SPRY URTICANTE.
LA LEADER SAREBBE UNA BAMBINA DI 11 ANNI
AgenPress. Il prefetto Francesco Tagliente commenta il fenomeno delle baby gang. Partendo dallo sconvolgente caso delle quattro “bambine” della provincia di Bologna, di un’età compresa tra gli 11 e i 14 anni che, in trasferta a Ferrara, hanno messo a segno due rapine con lo spray urticante riflette sulle possibili soluzioni che possano fare da deterrente a questo degrado etico e morale che evidenzia una condizione critica delle famiglie, della scuola e delle altre agenzie educative oltre alla sicurezza delle città da nord a sud.
“Negli ultimi tempi – esordisce il prefetto – stiamo registrando un crescente numero di ragazzini e ragazzine ancora non imputabili, protagonisti di aggressioni di gruppo, atti di violenza e rapine. Sono episodi che si susseguono ormai a ritmi elevati considerato poi che non tutte le violenze vengono denunciate o rese pubbliche.
Il caso più eclatante che induce a riflettere, al di là della gravità del reato, è quello delle quattro “bambine” della provincia di Bologna, di un’età compresa tra gli 11 e i 14 anni che, in trasferta a Ferrara, hanno messo a segno due rapine con lo spray urticante. Secondo i primi accertamenti sembra che quella che prendeva decisioni, ed era in grado di trascinare le altre, fosse proprio la più piccola di 11 anni. Sono state tutte segnalate alla procura dei minori ma, per la loro età, non sono imputabili
Si fa un gran parlare sulle possibili soluzioni che possano fare da deterrente a questo degrado etico e morale che evidenzia una condizione critica delle famiglie, della scuola e delle altre agenzie educative oltre alla sicurezza delle città da nord a sud.
Vado dicendo da anni – ha proseguito – che a fronte di questo degrado, al di là della responsabilità penale, è importante accertare e intervenire sulla realtà e sui contesti in cui vivono questi adolescenti
Oltre alla risposta penale (per i minori imputabili) che può avere efficacia sul singolo autore e comunque interviene a valle del reato, è necessario, chiedere di più a tutte le maglie della rete educativa e intervenire con immediatezza con sanzioni amministrative, anche nei confronti degli esercenti la potestà genitoriale. Come mai, quel giorno, le ragazzine non si trovano a scuola considerato che il 4 novembre (dal 1976) non rappresenta più un giorno festivo e si va a scuola?
Per la tutela del minore la recentissima legge di conversione del decreto-legge 123/2023, recante “misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale” entrata in vigore dal 16 dicembre scorso, ha afforzato i meccanismi di controllo e verifica dell’adempimento dell’obbligo scolastico e ha introdotto una nuova fattispecie di reato per i casi di elusione.
A livello prettamente sanzionatorio educativo, si prevede anche l’ammonimento da parte del Questore per i giovani tra i 12 e i 14 anni, con maggiore severità verso gli over 14. Il Questore all’atto della notifica della misura convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale.
E’ prevista anche la vigilanza sull’adempimento scolastico con il potere del Sindaco di ammonire il titolare della potestà genitoriale. Il Dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all’obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi. Nel caso in cui l’alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell’adempimento dell’obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il Sindaco affinché questi proceda all’ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. In ogni caso, costituisce elusione dell’obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi. In caso di violazione dell’obbligo il Sindaco procede con la denuncia al Pubblico Ministero o a un Ufficiale di polizia giudiziaria.
Il responsabile dell’adempimento dell’obbligo di istruzione che, ammonito non prova di procurare altrimenti l’istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, o non ve lo presenta entro una settimana dall’ammonizione, è punito con la reclusione fino a due anni. Nel caso di abbandono scolastico, il minore che, pur iscritto, faccia un numero di assenze tale da eludere l’obbligo scolastico, la pena prevista è fino ad un anno di reclusione.
Per quanto riguarda i minorenni coinvolti in reati di particolare allarme sociale – afferma ancora il prefetto Tagliente – la nuova legge di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, dispone inoltre che, se durante le indagini relative ai reati connessi ad attività mafiose e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, emerge una situazione di pregiudizio che interessa un minorenne, il Pubblico Ministero ne informa il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, per gli eventuali provvedimenti limitativi o eliminativi della potestà genitoriale.
A livello prettamente educativo viene rivolta una particolare attenzione anche all’accesso dei minori ai siti pornografici con una disposizione che obbliga i gestori di siti web e i fornitori delle piattaforme di condivisione video, che diffondono in Italia immagini e video a carattere pornografico, a verificare la maggiore età degli utenti, al fine di evitare l’accesso a contenuti pornografici da parte di minori degli anni 18. Le modalità tecniche e di processo che i gestori di siti web e i fornitori delle piattaforme sono tenuti ad adottare per l’accertamento della maggiore età degli utenti è delegata all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Il filo conduttore della legge è il benessere delle giovani generazioni attraverso la formazione, la promozione e la diffusione della cultura del rispetto e della vivibilità.”