AgenPress – “La normativa interna incompatibile con quella dell’Unione va disapplicata dal giudice nazionale e il provvedimento del questore non è corredato da idonea motivazione perché difetta ogni valutazione su base individuale delle esigenze di protezione manifestate, nonché della necessità e proporzionalità della misura in relazione alla possibilità di applicare misure meno coercitive”: sono alcune delle argomentazioni contenute nel provvedimento con le quali il giudice civile di Catania non ha convalidato il trattenimento di un cittadino tunisino, ritenendolo illegittimo.
“Deve infatti escludersi – spiega la giudice – che la mera provenienza del richiedente asilo da Paese di origine sicuro possa automaticamente privare il suddetto richiedente del diritto a fare ingresso nel territorio italiano per richiedere protezione internazionale”.
Per il magistrato il decreto del governo “prevedendo che la garanzia finanziaria (chiesta al migrante per evitare il trattenimento nei cpr) sia idonea quando l’importo fissato possa garantire allo straniero, per il periodo massimo di trattenimento, pari a quattro settimane (ventotto giorni), la disponibilità di un alloggio adeguato sul territorio nazionale, della somma occorrente al rimpatrio e di mezzi di sussistenza minimi necessari, determinando in 4938,00 euro l’importo per la prestazione della garanzia finanziaria per l’anno 2023, da versare in un’unica soluzione mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, e precludendo la possibilità che esso sia versato da terzi, non è compatibile con gli articoli 8 e 9 della direttiva 2013/33, come interpretati dalla Corte di Giustizia”.