Scuola. Consiglio di Stato, Governo rivaluti e motivi sospensione didattica in presenza

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AgenPress –  Il Governo deve rivalutare e motivare, sulla base dei dati scientifici, il meccanismo automatico di sospensione della didattica in presenza, nelle scuole di ogni ordine e grado, nell’intero territorio delle regioni zona rossa, disposto con d.P.C.M. 14 gennaio 2021, nella parte in cui prevede che “le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica ai sensi degli artt. 4 e 5, d.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, in modo che a decorrere dal 18 gennaio 2021, almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l’attività didattica in presenza. La restante parte dell’attività didattica è svolta tramite il ricorso alla didattica a distanza”.

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello del Governo contro le istanze di richieste cautelari in due ricorsi di comitati della Rete Nazionale “Scuola in Presenza”. “Il giudice – rendono noto i comitati aderenti alla Rete Nazionale “Scuola in Presenza”, autori del primo ricorso al Tar – ribadisce l’obbligo per il Governo di riesaminare le norme che regolano la chiusura delle scuole, anche in zona rossa, motivandole con dati certi”. “I documenti scientifici presentati dalla Presidenza del Consiglio non supportano la tesi che le scuole siano grave fonte di contagio. Il Governo non ha saputo motivare in maniera razionale la “priorità assegnata alla precauzione sanitaria a fronte della grave compressione del diritto all’istruzione”, spiega “Scuola in presenza’.

“La massima autorità giudiziaria amministrativa, nella figura del Presidente Franco Frattini ha respinto l’appello del Governo contro le domande cautelari formulate dai genitori e studenti del Comitato A scuola! di Milano e del Comitato Ri(n)corriamo la scuola di Firenze contro il DPCM 2 marzo 2021 relativamente al meccanismo di sospensione automatica della didattica in presenza, anche in zona rossa”, rende noto “Scuola in presenza”.

“In entrambi i ricorsi, il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio aveva ordinato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 26 marzo 2021 di riesaminare, con più congrua e adeguata motivazione, le misure impugnate entro il 2 aprile 2021, decisione ribadita oggi dal Consiglio di Stato”, spiega il movimento. Dagli atti appare “una irragionevolezza della disposta istruzione “a distanza” senza distinzione di aree territoriali né di classificazione ai fini della diffusione del contagio.” Inoltre, dai documenti scientifici depositati dalla stessa Presidenza del Consiglio, “emergerebbe la non forte influenza delle attività di istruzione in presenza ai fini della diffusione del contagio.

Il decreto ha preso atto che “con decreto legge in corso di pubblicazione, sembrerebbe che la materia sia stata affrontata, e in parte disciplinata, diversamente rispetto alla decretazione qui contestata”. E precisa che “l’obbligo di riesame non significa, né così potrebbe essere, sostituzione del giudice alle scelte di governo nel periodo di pandemia, che restano interamente nella responsabilità degli Organi competenti”. Ha altresì chiarito che però è dovere del giudice “assicurare che dette scelte siano adottate in modo trasparente e in coerenza con le risultanze dei dati scientifici, modificandole” o “motivando con argomenti non contraddittori l’impatto della eventuale riapertura della istruzione in presenza sulla ulteriore diffusione del contagio”. Pertanto “l’obbligo di rinnovare la valutazione censurata va confermato, come disposto dalla ordinanza appellata” .

 

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