AgenPress – Al fine di promuovere il benessere degli animali nell’ambito della macellazione rituale, gli Stati membri possono, senza violare i diritti fondamentali sanciti dalla Carta, imporre un preliminare processo di stordimento reversibile, inidoneo a comportare la morte dell’animale.
Lo ha stabilito la Corte di Giustizia europea intervenendo su una legge regionale adottata nel 2017 dalla regione fiamminga in Belgio, che impone questo stordimento preliminare in nome del benessere degli animali. La Corte conclude che le misure contenute nella legge regionale consentono di garantire un giusto equilibrio tra l’importanza attribuita al benessere degli animali e la libertà dei credenti ebraici e musulmani di manifestare la loro religione.
La Corte, riunita in Grande Sezione, rileva, anzitutto, che il principio dello stordimento
dell’animale prima dell’abbattimento, istituito dal regolamento n. 1099/2009, risponde
all’obiettivo principale di protezione del benessere degli animali perseguito da tale
regolamento. Al riguardo, sebbene il regolamento 3 ammetta la prassi della macellazione rituale, nel cui ambito l’animale può essere abbattuto senza previo stordimento, tale forma di macellazione è tuttavia autorizzata solo a titolo derogatorio nell’Unione e unicamente al fine di garantire il rispetto della libertà di religione. Peraltro gli Stati membri possono adottare norme nazionali intese a garantire agli animali, durante l’abbattimento, una protezione maggiore rispetto a quella prevista dal regolamento nell’ambito della macellazione rituale.
Al riguardo, essa constata, in primo luogo, che l’obbligo di stordimento reversibile è idoneo a realizzare l’obiettivo della promozione del benessere degli animali. In secondo luogo, per quanto riguarda il carattere necessario dell’ingerenza, la Corte sottolinea che il legislatore dell’Unione ha inteso riconoscere a ciascuno Stato membro un ampio margine discrezionale nell’ambito della conciliazione tra la protezione del benessere degli animali durante l’abbattimento e il rispetto della libertà di manifestare la propria religione.
Orbene, si è formato un consenso scientifico quanto al fatto che lo stordimento previo costituisce lo strumento ottimale per ridurre la sofferenza dell’animale durante l’abbattimento.
In terzo luogo, per quanto riguarda il carattere proporzionato di tale ingerenza, la Corte osserva anzitutto che il legislatore fiammingo si è basato su ricerche scientifiche e che ha inteso privilegiare il metodo di abbattimento autorizzato più moderno. Essa rileva poi che tale legislatore si è inserito in un contesto sociale e normativo in evoluzione, caratterizzato da una crescente sensibilizzazione alla problematica del benessere degli animali. Infine, la Corte constata che la legge regionale non vieta né ostacola la messa in circolazione di prodotti di origine animale provenienti da animali macellati ritualmente quando tali prodotti sono originari di un altro Stato membro o di uno Stato terzo.