Droni vietati in area protetta ma i controlli sono pochi

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AgenPress. Riprendere la natura attraverso le immagini ne svela la magia. Tuttavia l’utilizzo dei droni per riprendere gli animali ne provoca sicuramente la fuga durante le loro attività di sosta, alimentazione, riproduzione: pur non essendo inquinante, infatti, è comunque fonte di rumore e un potenziale disturbo che suscita sempre e comunque un “fastidio” a prescindere. E quantomeno è un fattore di forte stress, che può finanche allontanare gli animali da aree sicure, rischiando di morire in zone dove l’attività venatoria, spesso illecita, è la prassi.

E’ principalmente per questo che il sorvolo del territorio delle aree protette da parte di velivoli, di qualsiasi genere, è proibito ai sensi della Legge quadro nazionale sulle aree protette 394/91 e delle altre normative da essa derivanti (leggi regionali e/o provinciali e regolamenti degli enti che gestiscono le aree protette, ai sensi dell’art.11, comma 3h della medesima Legge quadro). Le uniche eccezioni possono essere situazioni di studio, emergenza e controllo: ma il sorvolo per tali ragioni deve essere preventivamente autorizzato dall’Ente Gestore dell’area protetta.

La maggioranza delle Aree Naturali Protette sono interdette al volo di aeromobili al di sotto dei 1500 piedi (circa 500 metri) dal livello del suolo (eccetto ai mezzi di soccorso e di emergenza, e quelli autorizzati dall’Ente Parco per attività specifiche, coerenti con il fine istituzionale dell’Ente stesso): sulle riserve naturali, sui SIC (Siti d’Importanza Comunitaria), sulle ZPS (Zone a Protezione Speciale) è pertanto categoricamente vietato il sorvolo a bassa quota (ma su questo argomento e relativamente al territorio del Lazio i GRE stanno preparando uno specifico studio che a breve verrà pubblicato).
Oltre agli aeromodelli a scopo ludico, anche l’utilizzo dei velivoli radiocomandati, cioè con pilotaggio remoto come i droni, è soggetto, per ragioni di sicurezza e privacy sociale, ma soprattutto protezione animale, ad espressa autorizzazione che può essere concessa esclusivamente per motivi scientifici o di monitoraggio ambientale.
Anche un pilota di APR  (aeromobile a pilotaggio remoto usato con rilevanza economica) certificato ENAC, quindi, per far alzare il drone in un’area soggetta a protezione faunistica deve relazionarsi con il Parco e, se autorizzato all’Ente, evitare in assoluto il sorvolo di assembramenti di persone (oltre ovviamente rispettare quanto altro sancito da ENAC), ad esempio nel corso di una escursione guidata.
L’utilizzo senza autorizzazioni di detti velivoli comporta la denuncia del responsabile nonché il sequestro penale del velivolo, oltre al pagamento di una pesante sanzione amministrativa. Allo stesso modo anche la diffusione di riprese aeree sulle piattaforme social e video, riconducibili in modo evidente al territorio dell’Area Protetta sorvolata, potranno essere oggetto di controllo e verifica di legittimità e di responsabilità.
Più difficile però garantire il rispetto della suddetta normativa: il personale di sorveglianza degli Enti Gestore (ove presente e in numero adeguato) ed i Carabinieri (soprattutto del CITES) non possono infatti materialmente garantire un controllo capillare del territorio per reprimere attività illegali che durano appena qualche minuto. Come fare, allora? Indubbiamente, trattandosi di contenuti illeciti, una leva su cui agire maggiormente dovrebbe essere la responsabilità di social network e provider: la stragrande maggioranza dei video realizzati utilizzando riprese aeree di droni è infatti destinata alla diffusione e divulgazione tramite social, pertanto la tutela ambientale operata dalla Regione Lazio e dagli Enti Gestore dovrebbe perseguire tali illeciti anche tramite il social media monitoring.
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