AgenPress. I finanzieri del Comando Provinciale di Bari stanno procedendo alla notifica degli avvisi di conclusione delle indagini preliminari, emessi dalla locale Procura della Repubblica, nei confronti degli organi di vertice pro-tempore della Banca Popolare di Bari e dei responsabili delle filiali dell’istituto di credito, per un totale di 88 persone.
Le persone destinatarie del provvedimento sono indagate (accertamento compiuto nella fase delle indagini preliminari che necessita della successiva verifica processuale nel contraddittorio con la difesa), in concorso tra loro, in relazione alle loro rispettive funzioni, per l’ipotesi delittuosa di truffa, per un importo complessivo di oltre 8 milioni di euro.
L’odierna operazione costituisce l’epilogo di un’articolata attività di indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica e delegata al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Bari, scaturita dalle querele presentate nel tempo da 176 persone indotte, mediante artifizi e raggiri, nonché approfittando della particolare situazione di vulnerabilità, all’acquisto di prodotti finanziari c.d. “illiquidi” e ad elevata rischiosità emessi dal predetto istituto bancario.
Le investigazioni (allo stato, fatte salve le valutazioni nelle fasi successive con il contributo della difesa) hanno permesso di accertare che gli indagati non avrebbero fornito agli investitori notizie appropriate per effettuare consapevolmente le proprie scelte di investimento.
In particolare, gli artifizi posti in essere – in violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, anche di natura regolamentare emanate dalla CONSOB (Autorità nazionale per la vigilanza dei mercati finanziari) – sono consistiti, tra gli altri, nella:
– manipolazione del questionario di profilatura del rischio, con la finalità di porre le basi per la successiva collocazione di strumenti finanziari evidentemente inadeguati alle caratteristiche personali e agli obiettivi della persona offesa;
– omissione della:
• raccolta di tutte le informazioni necessarie ai fini della valutazione dell’adeguatezza dello strumento finanziario da collocare in relazione all’esperienza, alla conoscenza e agli obiettivi di investimento della clientela;
• consegna a quest’ultima, al momento dell’esecuzione degli ordini, di tutta la documentazione prevista dalla legge;
• comunicazione di una adeguata informazione sulla natura illiquida e particolarmente rischiosa del titolo, non negoziato su mercati regolamentati e caratterizzato da un’alea, che doveva essere specificatamente rappresentata;
– predisposizione e utilizzo di un modello di questionario di profilatura dei clienti che agevolava l’attribuzione all’investitore di un profilo di rischio sintetico medio/medio-alto, adeguato al collocamento di azioni proprie della Banca Popolare di Bari;
– attribuzione fraudolenta ai predetti strumenti finanziari di un livello di rischio sintetico minore rispetto a quello attribuito alle azioni, quotate e non quotate, di banche terze, al fine di manipolare la valutazione di adeguatezza/appropriatezza delle operazioni di investimento dei clienti;
– indicazione nel prospetto di vendita degli strumenti finanziari di informazioni poco chiare sui fattori di rischio degli stessi;
– attuazione di procedure inadeguate finalizzate alla trattazione degli ordini di vendita in palese violazione della parità dei soci con conseguente impossibilità di vendere le azioni stesse nel momento in cui vi era la possibilità.