Autonomia differenziata delle Regioni. La Consulta ha dichiarato inammissibile il referendum abrogativo della legge

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AgenPress – La Corte costituzionale ha deciso oggi in camera di consiglio i giudizi
sull’ammissibilità dei referendum seguenti:
1) richiesta di referendum abrogativo denominata “Cittadinanza italiana: Dimezzamento
da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne
extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana”;
2) richiesta di referendum abrogativo denominata “Contratto di lavoro a tutele crescenti
– disciplina dei licenziamenti illegittimi”;
3) richiesta di referendum abrogativo denominata “Piccole imprese – Licenziamenti e
relativa indennità”;
4) richiesta di referendum abrogativo denominata “Abrogazione parziale di norme in
materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima e
condizioni per proroghe e rinnovi”;
5) richiesta di referendum abrogativo denominata “Esclusione della responsabilità solidale
del committente, dell’appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore
dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici
propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici”.
In attesa del deposito delle sentenze, previsto nei prossimi giorni, l’Ufficio
comunicazione e stampa fa sapere che la Corte ha ritenuto ammissibili i quesiti
referendari perché le rispettive richieste non rientrano in alcuna delle ipotesi
per le quali l’ordinamento costituzionale esclude il ricorso all’istituto
referendario.

Per la Consulta “il referendum verrebbe ad avere una portata che ne altera la funzione, risolvendosi in una scelta sull’autonomia differenziata, come tale, e in definitiva sull’art. 116, terzo comma, della Costituzione”: ciò “non può essere oggetto di referendum abrogativo, ma solo eventualmente di una revisione costituzionale”. La sentenza sarà depositata nei prossimi giorni.

 

 

Oggi la Corte costituzionale ha deciso circa l’ammissibilità di 6 referendum abrogativi, dichiarando inammissibile il referendum abrogativo della legge sull’Autonomia differenziata delle Regioni. Ad emettere la sentenza sono stati gli attuali undici giudici della Corte Costituzionale. La Corte ha rilevato che “l’oggetto e la finalità del quesito non risultano chiari”. La Consulta si era già espressa il mese scorso in merito alla cosiddetta ‘legge Calderoli’, sottolineando – ai fini di compatibilità costituzionali – la necessità di correzioni su sette profili della stessa legge: dai Livelli essenziali di prestazione (Lep) alle aliquote sui tributi.

1) Ammissibilità referendum/ Regioni a statuto ordinario/ Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata  [come risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 2024];

2) Ammissibilità referendum/ Stranieri extracomunitari/ Requisiti per la richiesta di cittadinanza italiana/ Dimezzamento dei tempi di residenza: da 10 a 5 anni

3) Ammissibilità referendum/ Contratto di lavoro a tutele crescenti/ Disciplina dei licenziamenti illegittimi

4) Ammissibilità referendum/ Piccole imprese/ Licenziamento e indennità

5) Ammissibilità referendum/ Contratto di lavoro subordinato/ Norme in materia di apposizione di termine/ Durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi

6) Ammissibilità referendum/ Infortuni del lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice/ Esclusione della responsabilità solidale del committente, appaltatore e subappaltatore

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