AgenPress – “Il parere del Consiglio di Stato è interlocutorio e non definitivo. Nella giornata di oggi è pervenuto il parere della Conferenza Stato-Regioni, che è pienamente favorevole. Peraltro, nel parere del Consiglio di Stato non vengono poste osservazioni rilevanti e, dunque, non ci sarà alcuno ‘stop'”. Lo afferma il ministero dell’Istruzione a proposito del Liceo del Made in Italy e della decisione della Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato di sospendere il parere sul regolamento del nuovo liceo.
Il Consiglio di Stato, organo terzo e massimo giudice sulla pubblica amministrazione, ha chiesto al ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara integrazioni e modifiche alla documentazione presentata. In particolare, Palazzo Spada, che esprime un parere obbligatorio e vincolante, vuole sapere di più sul Regolamento che definisce il quadro orario delle discipline e dei risultati di apprendimento del nuovo percorso liceale. Il ministero dell’Istruzione ha però voluto chiarire: “Il parere del Consiglio di Stato è interlocutorio e non definitivo”.
Il Consiglio di Stato ha sospeso il parere sul regolamento che definisce il quadro orario degli insegnamenti e dei risultati di apprendimento del nuovo percorso liceale. La decisione è stata presa il 27 agosto scorso, dopo l’esame della relazione inviata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito il 31 luglio.
Nel provvedimento firmato dall’estensore Sandro Menichelli, dal presidente Paolo Troiano e dalla segretaria Alessandra Colucci, i giudici di Palazzo Spada osservano in primo luogo che “il ministero non ha prodotto il preventivo parere della Conferenza unificata”, la cui mancanza “assume un rilievo essenziale” in quanto “rende impossibile a questa Sezione (la Sezione Consultiva per gli Atti Normativi) esprimere il proprio parere sulla base di una piena conoscenza del complesso degli elementi valutativi relativi al proposto intervento normativo”. Alcune perplessità emergono in ordine al comma 1, i giudici suggeriscono di invertire le parole “approfondire e sviluppare” in quanto “le conoscenze e le abilità” costituiscono dapprima oggetto di un’attività di sviluppo e solo successivamente di approfondimento. Altre difficoltà, scrivono i giudici, attengono all’espressione “assicura il supporto al potenziamento e all’ampliamento dell’offerta formativa” in quanto non si comprende la misura in cui le parole “potenziamento” e “ampliamento” godano di significativi tratti differenziativi.
Il Consiglio di Stato si è mostrato inoltre preoccupato sui costi del liceo, constatando che su questo punto nella relazione tecnica di accompagnamento non viene specificamente precisato che “tale disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.
Il ministero dell’Istruzione aveva previsto anche la possibilità di costituire le classi prime di questo liceo su richiesta delle istituzioni scolastiche che erogano l’opzione economico-sociale del percorso del liceo delle scienze umane, previo accordo tra l’ufficio scolastico regionale e la Regione, esclusivamente sulla base del quadro orario del piano degli studi per il primo biennio. Al riguardo, la Sezione ha posto in rilievo l’incompleta attuazione della procedura istruttoria perché il ministero non ha prodotto il preventivo parere della Conferenza unificata.
Inoltre, la Sezione Consultiva ha espresso perplessità in relazione all’introduzione del nuovo regolamento relativo proprio all’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del liceo del Made in Italy e ha chiesto di rivedere la formulazione relativa al rapporto tra approfondimento e sviluppo di conoscenze e abilità. Dubbi anche in merito alla Fondazione “Imprese e competenze per il Made in Italy”, incaricata di supportare il potenziamento e l’ampliamento dell’offerta formativa. Il Consiglio di Stato ha chiesto maggiore chiarezza sui significati di “potenziamento” e “ampliamento” e si è mostrato inoltre preoccupato sui costi di questo liceo, constatando che su questo punto nella relazione tecnica di accompagnamento non viene specificamente precisato che “tale disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.