AgenPress. “L’Università Popolare di Milano non è una istituzione accreditata nel sistema universitario italiano e non è autorizzata a rilasciare titoli accademici aventi il medesimo valore legale. È parte delle Università Popolari, aventi attribuzioni diverse da quelle delle Università degli Studi.
Nel dettaglio, con la sentenza n. 4338/2019 del TAR del Lazio, il Giudice amministrativo ha chiarito che “la presa d’atto 313/2011 non può essere considerata alla stregua di un provvedimento amministrativo dal quale possano, di per sé, scaturire autorizzazioni per il rilascio di titoli accademici validi sul territorio italiano”.
Ancora, in diversa occasione sempre il Giudice amministrativo ha ulteriormente specificato che: “… l’Università Popolare di Milano non è una istituzione accreditata nel sistema universitario italiano e … non è autorizzata al rilascio di titoli accademici aventi il medesimo valore legale di quelli rilasciati dalle Università statali e non statali legalmente riconosciute in Italia o di titoli equipollenti”.
Il Consiglio di Stato, poi, con la sentenza n. 2303/2023 ha chiarito che “non ricorrono le condizioni per accertare … la riconoscibilità a fini accademici dei titoli conseguiti presso l’Università Popolare di Milano per la prosecuzione degli studi universitari in Italia”.
Pertanto, l’insieme degli interrogativi posti trova una compiuta, analitica ed esatta disamina nei numerosi provvedimenti giudiziali che si sono succeduti con riferimento ai titoli rilasciati dall’istituzione di cui si tratta.
Per completezza, occorre precisare che dall’esame dell’ordinanza della Sesta Sezione della Suprema Corte di Cassazione n. 16608/2021, richiamata dall’istituzione, si apprende che “(l’)Università Popolare degli Studi di Milano aveva dichiarato la propria inidoneità a garantire l’accettazione del proprio titolo accademico “per bandi e concorsi pubblici, albi, o il riconoscimento da parte di istituzioni, enti pubblici o privati, enti universitari o altro”.
Con riferimento alla decisione del Giudice di Pace di Ravenna n. 92 del 2024 egualmente citata, reperibile sul sito https://www.unimilano.net/giudice-di-pace, questa pare riguardare l’utilizzo del titolo di “dottore” da parte di un soggetto privato e la controversia è stata decisa sulla base delle produzioni del solo ricorrente e senza che nemmeno fossero parti in giudizio il Ministero dell’Università e della Ricerca e, parrebbe, la stessa Università Popolare senza che gli obiter dicta in essa contenuti passano spiegare effetto alcuno in ordine alla validità dei titoli di studio rilasciati dall’istituzione”. Così in una nota il Ministero dell’Università e della Ricerca in merito al comunicato diffuso questa mattina dall’Università Popolare di Milano.
Di seguito pubblichiamo un’istanza di rettifica pervenuta all’AgenPress dallo Studio Legale incaricato dall’Università Popolare degli Studi di Milano (UPM) di inserire nella stesso articolo la seguente dicitura.
—————————————————————————————————
“Relativamente all’articolo pubblicato all’interno della presente pagina web, si rettifica che l’Università Popolare degli Studi di Milano è legittimamente autorizzata a rilasciare titoli accademici con valore legale in ltalia, conformemente al Provvedimento Amministrativo Prot. 313 del 14 ottobre 2011 del Ministero Italiano dell’Università e della Ricerca e ai successivi riscontri giurisdizionali. Corre inoltre l’obbligo di rappresentare che nessun procedimento amministrativo di revoca o correzione è stato mai fatto né pende a carico del suddetto lstituto da parte del MUR”.