Apparizioni. Solo il Papa può dire “soprannaturale. In via del tutto eccezionale”. Lotta a lucro, potere, fama, interessi personali

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AgenPress – Solo il Papa può autorizzare, “in via del tutto eccezionale”, una procedura di dichiarazione di “soprannaturalità” dei presunti fenomeni soprannaturali, come di fatto è avvenuto negli ultimi secoli “solo in pochissimi casi”.

È quanto si legge nelle nuove Norme del Dicastero per la Dottrina della Fede per procedere nel discernimento di presunti fenomeni soprannaturali, in cui si stabilisce che la dichiarazione di “soprannaturalità” venga sostituita o da un “Nihil obstat”, che autorizza un lavoro pastorale positivo, o “da un’altra determinazione adatta alla situazione concreta”. Le procedure previste dalle nuove Norme, con la proposta di sei possibili decisioni prudenziali, “permettono di giungere in un tempo più ragionevole a una decisione che aiuti il vescovo a gestire la situazione relativa a eventi di presunta origine soprannaturale, prima che essi acquistino dimensioni molto problematiche, senza un necessario discernimento ecclesiale”, spiega il card. Manuel Fernandez, prefetto del Dicastero per la dottrina della fede, nell’introduzione al documento. Nelle nuove Norme, inoltre, resta ferma la possibilità di una dichiarazione di “non soprannaturalità” solo “quando emergono segni oggettivi e chiaramente indicativi di una manipolazione presente alla base del fenomeno, ad esempio quando un presunto veggente dichiara di aver mentito, o quando le prove indicano che il sangue di un crocifisso appartiene al presunto veggente, eccetera”.

“Il discernimento dei presunti fenomeni soprannaturali è fatto sin dall’inizio dal vescovo diocesano, o eventualmente da altra autorità ecclesiastica, in dialogo con il Dicastero”, che “si riserva la possibilità di valutare gli elementi morali e dottrinali di tale esperienza e l’uso che ne viene fatto”. A volte, si precisa nelle nuove norme, “il discernimento può occuparsi anche di delitti, manipolazioni delle persone, danni all’unità della Chiesa, profitti economici indebiti, gravi errori dottrinali, che potrebbero provocare scandali e minare la credibilità della Chiesa”. In alcuni casi, inoltre, il Dicastero può intervenire “motu proprio”: “dopo essere arrivati ad una “determinazione chiara”, le nuove Norme prevedono che “il Dicastero si riserva, in ogni caso, la possibilità di intervenire nuovamente a seguito dello sviluppo del fenomeno” e chiedono al vescovo di “continuare a vigilare” per il bene dei fedeli.

Senza considerare il sensazionalismo dei media, che può “attirare l’attenzione o suscitare la perplessità di molti credenti”. Nel caso in cui venga concesso da parte del Dicastero per la dottrina della fede un “Nihil obstat”, i fenomeni di presunta origine soprannaturale “non diventano oggetto di fede”. A volte, certi fenomeni di presunta origine soprannaturale “appaiono connessi ad esperienze umane confuse, ad espressioni imprecise dal punto di vista teologico o ad interessi non del tutto legittimi”.

Secondo le nuove Norme, la Chiesa potrà compiere il dovere di discernere: ”se sia possibile scorgere nei fenomeni di presunta origine soprannaturale la presenza dei segni di un’azione divina; se negli eventuali scritti o messaggi di coloro che sono coinvolti nei presunti fenomeni in parola non vi sia nulla che contrasti con la fede e i buoni costumi; se sia lecito apprezzarne i frutti spirituali, o risulti necessario purificarli da elementi problematici o mettere in guardia i fedeli dai pericoli che ne derivano” se sia consigliabile una loro valorizzazione pastorale da parte dell’autorità ecclesiastica competente”. Tra i “criteri positivi” da valutare, “la credibilità e buona fama delle persone, l’equilibrio psichico, l’onesta e la rettitudine nella vita morale”.

Tra i “criteri negativi”: errori dottrinali, ricerca evidente di lucro, potere, fama, notorietà sociale, interesse personale, “atti gravemente immorali compiuti nel momento o in occasione del fatto dal soggetto o dai suoi seguaci, alterazioni psichiche o tendenze psicopatiche nel soggetto”.

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