AgenPress – Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di processo penale, processo civile, di contrasto agli incendi boschivi.
Il decreto estende ad una serie di ipotesi di reato di criminalità grave gli strumenti investigativi previsti contro le mafie, e in particolare l’impiego delle intercettazioni anche ambientali. L’obiettivo è rendere più omogeneo il sistema e rafforzare i principali strumenti di contrasto a reati di particolare gravità, come quelli aggravati dal “metodo mafioso”, con finalità di terrorismo, reati di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti e sequestro di persona a scopo di estorsione. Si creano anche archivi digitali inter-distrettuali per la conservazione delle intercettazioni registrate.
I luoghi di ascolto restano presso le singole Procure. Compito del Ministero è l’allestimento e la manutenzione delle infrastrutture: i dati restano coperti dal segreto investigativo, nessuno, impegnato nell’allestimento o manutenzione, potrà in alcun modo avere accesso ai dati che non saranno in chiaro.
Per il contrasto dei roghi, viene aumentata la pena minima prevista per l’incendio doloso da quattro anni a sei anni di reclusione; per quello colposo da uno a due anni. Si aggiunge una ulteriore circostanza aggravante: si prevede un aumento di pena da un terzo alla metà se il fatto è stato commesso “con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti allo svolgimento di servizi nell’ambito della prevenzione e della lotta attiva contro gli incendi boschivi o al fine di trarne profitto per sé o per altri”.
Al fine di rafforzare gli strumenti di contrasto a reati di particolare gravità, si stabilisce espressamente che la disciplina speciale in materia di intercettazioni per lo svolgimento delle indagini in relazione ad un delitto di criminalità organizzata o di minaccia col mezzo del telefono, che prevede condizioni meno stringenti per l’autorizzazione e la proroga delle intercettazioni stesse, si applichi anche a fattispecie di reato che esprimono un’offensività omogenea rispetto a quelle di criminalità organizzata e, in particolare, ai delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 452-quaterdecies (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) e 630 del codice penale (sequestro di persona a scopo di estorsione), o commessi con finalità di terrorismo o avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 416-bis del codice penale (forza di intimidazione del vincolo associativo e condizione di assoggettamento e di omertà che ne derivano) o al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (associazioni di tipo mafioso).
Si stabilisce che le nuove disposizioni si applichino anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge. Inoltre, si prevede l’istituzione di apposite infrastrutture digitali interdistrettuali, dirette a realizzare, per le attività d’intercettazione, più elevati ed uniformi livelli di sicurezza, un aggiornamento tecnologico adeguato alla delicatezza della materia, una maggiore efficienza, economicità e capacità di risparmio energetico dei sistemi informativi.
Si disciplina un progressivo percorso al fine di consentire di localizzare presso le nuove infrastrutture digitali l’archivio digitale previsto dalle norme vigenti e, successivamente, di effettuare le stesse intercettazioni mediante tali infrastrutture. È espressamente ribadito che il Ministero della giustizia, pur nell’ambito delle suddette attività, non può avere accesso ai dati in chiaro, che restano coperti dal segreto investigativo.