AgenPress – Chi ha compiuto da tempo i 18 anni e lasciato gli studi, si attivi per chiedere misure di sostegno al reddito, ormai di dimensione sociale. La Cassazione torna sul mantenimento dei figli maggiorenni, per ribadire che questo non può essere preteso neppure quando, i tentativi di inserirsi nel mondo del lavoro, non consentono di emanciparsi economicamente.
La Cassazione si è espressa sul mantenimento dei figli maggiorenni perennemente disoccupati da parte dei genitori divorziati. Il reddito di cittadinanza, o comunque le misure di sostegno, debuttano in una ordinanza della Suprema Corte, la n. 29264 depositata oggi, dando ragione ad un padre (in amministrazione di sostegno) che a distanza di 7 anni dalla separazione continuava a mantenere la figlia quasi trentenne, divenuta a sua volta madre ma ancora residente nella casa familiare con la sua ex moglie.
Per la Prima sezione civile, la ragazza, ormai divenuta una donna, “deve far fronte al suo stato attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito”. La Suprema corte, dunque, non fa esplicito riferimento al Rdc introdotto dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 ma sembra richiamarlo anche in un altro passaggio. Per i giudici “le considerazioni di ordine sociologico, a proposito delle condizioni nel mercato del lavoro del meridione d’Italia, non ottengono di motivare la persistenza di un obbligo di mantenimento da parte del genitore sottoposto ad amministrazione di sostegno per disabilità”.
Semmai, prosegue la decisione, esse “sarebbero indicative della necessità della figlia di far ricorso, con un minimo di responsabilità, agli strumenti di sostegno sociale, in aggiunta alla dedotta condizione di persona non stabilmente occupata in un’attività di lavoro”. Mentre “un atteggiamento inerziale da questo punto di vista non può essere – neppure astrattamente – riversato sulla persistenza di un diritto al mantenimento di durata indeterminata”.
La ragazza di 22 anni al momento del divorzio aveva una licenzia media e negli ultimi sette anni aveva iniziato, e poi abbandonato, un corso di estetista. Poi lavorato in nero presso l’impresa di pulizie dei nonni materni e infine nell’esercizio commerciale della madre, con compensi settimanali di 50,00 euro.
Neppure il compagno pizzaiolo era in grado di far fronte al menage, tant’è che era rimasto a casa dei suoi genitori. In definitiva, per la Suprema corte il figlio di genitori divorziati, “che abbia ampiamente superato la maggiore età, e non abbia reperito una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l’esigenza a una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l’attuazione mera dell’obbligo di mantenimento del genitore, quasi che questo sia destinato ad andare avanti per sempre”.