AgenPress – “In caso di frodi dovrà rispondere esclusivamente il cedente originario, beneficiario della detrazione o impresa che ha operato lo sconto in fattura, assieme agli eventuali soggetti che abbiano concorso alla realizzazione dell’operazione fraudolenta. Nessuna conseguenza deve pertanto ricadere sull’acquirente in buona fede”.
E’ quanto sottolinea il direttore generale dell’Abi Giovanni Sabatini nel corso di un’audizione in Senato sul Dl Sostegni, ricordando che “in ordine ai profili di responsabilità solidale e di concorso nella violazione dei cessionari del credito d’imposta relativo al Superbonus, l’art. 121, comma 4, del Decreto Rilancio, prevede che questi ultimi rispondano solo per l’eventuale utilizzo in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d’imposta acquisito. In presenza di concorso nella violazione, invece, i cessionari sono responsabili in solido per il pagamento dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante e dei relativi interessi”.
Secondo Sabatini, “occorre che siano chiariti in modo univoco le casistiche in cui trova applicazione il concorso di colpa con riferimento al Superbonus affinché la possibilità di utilizzare – correttamente – in compensazione i crediti d’imposta acquistati in buona fede non sia messa in discussione e non sia compromesso il buon funzionamento del meccanismo di cessione”.