Raffaele Cutolo resta in carcere, non è gravissimo. Difesa annuncia opposizione

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Agenpress –  Raffaele Cutolo resta in carcere. Il magistrato di Sorveglianza di Reggio Emilia, ha rigettato l’istanza di sospensione di esecuzione della pena con applicazione provvisoria della detenzione domiciliare, avanzata per motivi di salute dalla difesa del fondatore della Nuova Camorra Organizzata, detenuto al 41 bis nel carcere di Parma.

L’istanza era stata presentata nell’ambito dell’emergenza Covid-19. Il boss della camorra, a gennaio, era stato trasferito per un periodo dal carcere all’ospedale, in modo da garantire le migliori terapie per il capo della Nco, da 25 anni in regime di carcere duro e alle prese con problemi respiratori. Ora la difesa potrà impugnare il provvedimento di rigetto.

“Rispetto i provvedimenti del magistrato, soprattutto quando non li condivido. Li rispetto ancora di più quando, come in questo caso, non li condivido affatto”, ha detto il difensore Gaetano Aufiero che impugnerà la decisione del giudice di sorveglianza di Reggio Emilia.

Cutolo non ha una malattia di “gravità tale, da potersi formulare una prognosi infausta quoad vitam”, e “l’ampia documentazione acquisita comprova una situazione detentiva rispettosa della dignità personale”, ha scritto nelle motivazioni  il magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia Cristina Ferrari. Nel provvedimento si dà conto anche del parere negativo alla concessione del beneficio della Dna e della dda competenti vista la “caratura criminale” del boss.

Nel carcere di Parma “il paziente può contare su presenza e monitoraggio costante degli operatori sanitari, oltre che al verificarsi di eventuale repentino aggravamento”, così come accaduto il 18 febbraio scorso, “sulle strutture sanitarie territoriali con ricovero esterno”, osserva il magistrato. Nel negare il beneficio, il giudice ha anche considerato che Cutolo rifiuta terapie e accertamenti. E ciò “contribuendo a creare una situazione di sofferenza o maggior rischio autoprodotto, giustifica il rigetto dell’istanza di differimento pena”.

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