Agenpress. Con sentenza n. 44128 pubblicata martedì 8 ottobre, la III sezione penale della Corte di Cassazione ha definitamente confermato la condanna di I.R. alla pena di 10.000 euro di ammenda (inflitta a luglio 2018 dal Tribunale di Brescia), per il reato di illecito commercio di avifauna selvatica (5.800 passeri spiumati di provenienza estera).
La suprema corte ha escluso la possibilità di applicare attenuanti generiche o la non applicabilità della pena per l’ipotesi, rigettata dai giudici del collegio, di “tenuità del fatto”. I magistrati di Cassazione hanno anche precisato che il rispetto di altre disposizioni in materia di sicurezza alimentare non fanno ovviamente venir meno le norme di legge in materia di tutela della fauna selvatica.
La vendita e la detenzione per la vendita di esemplari di avifauna selvatica, anche se importati – ricorda la Lega Abolizione Caccia – è infatti limitato a sole sei specie , come ad esempio fagiani , pernici starne.